Le Sezioni Unite ampliano a dismisura la discrezionalità del giudice nell'applicazione dell'art. 337, comma 2, c.p.c.

Corte di cassazione, Sez. Un., 29 luglio 2021, n. 21763

Sospensione per pregiudizialità – definizione del giudizio pregiudicato con sentenza non passata in giudicato – facoltatività della sospensione – sussistenza


Salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione normativa specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se sia stata disposta, è possibile proporre subito istanza di prosecuzione in virtù dell'art. 297 c.p.c., il cui conseguente provvedimento giudiziale è assoggettabile a regolamento necessario di competenza), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337 c.p.c., comma 2, applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336 c.p.c., comma 2.


Normativa di riferimento

Artt. 295 e 337 c.p.c.