Una condivisibile presa di posizione delle Sezioni Unite sull'onere di attivare la mediazione nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo

Corte di Cassazione, Sez. Un., 18 settembre 2020, n. 19596

Mediazione obbligatoria - giudizio opposizione a d.i. - onere di proposizione dell’istanza di mediazione in capo al creditore opposto

Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.


Normativa di riferimento

art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28; artt. 645, 648, 649 c.p.c.