Obbligazione solidale e processo esecutivo. Tra tutela del creditore e abuso del processo

Corte di Cassazione, Sez. VI, 24 aprile 2020, n. 8151

Esecuzione forzata presso terzi – Assegnazione di crediti – Effetti – Titolo esecutivo nei confronti di condebitori solidali – Ordinanza di assegnazione nei confronti di un condebitore esecutato – Successiva azione esecutiva nei confronti di un altro – Ammissibilità – Limiti 

In tema di esecuzione forzata, non viola gli obblighi di correttezza e buona fede e non contravviene al divieto di abuso degli strumenti processuali il creditore di due o più debitori solidali che, in forza del medesimo titolo, intraprenda un’azione esecutiva nei confronti di uno di essi dopo aver ottenuto, nei confronti di un altro condebitore, un’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., fintanto che quest’ultima non sia adempiuta dal terzo pignorato sino all’integrale concorrenza del credito azionato, fermo restando il divieto – la cui inosservanza va dedotta con opposizione esecutiva – di  conseguire importi superiori all’ammontare del credito stesso. 


Normativa di riferimento

Art. 1292 c.c.; art. 1306 c.c.; art. 533 c.p.c.