La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie concernenti l'indennizzo dovuto per la violazione del principio del no creditor worse off

Tribunale di Mantova, 30 aprile 2019

Risoluzione degli enti creditizi – valutazione della differenza di trattamento - no creditor worse off - indennizzo difetto di giurisdizione giudice ordinario – mediazione

L’azionista o creditore della banca sottoposta a risoluzione, che, sulla base della valutazione svolta dall’esperto indipendente incaricato da Banca d’Italia, risulti aver subito perdite maggiori di quelle che avrebbe subito in una liquidazione coatta amministrativa, ha diritto a ricevere un indennizzo ai sensi dell’art. 89 D.Lgs. n. 180/2015.


Normativa di riferimento

Art. 75 Direttiva 2014/59/UE; artt. 78, 88, 89 e 95 D.Lgs.  16 nvoembre 2015, n. 180; art. 133 c.p.a.