Note in tema di ammissibilità delle prove atipiche nel processo civile

Corte di cassazione, Sez. III, 31 maggio 2019, n. 14906

Nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudice, è ammessa la possibilità che egli ponga a fondamento della decisione prove non espressamente previste dal codice di rito, purché sia fornita adeguata motivazione della relativa utilizzazione, rimanendo, in ogni caso, escluso che tali prove "atipiche" possano valere ad aggirare preclusioni o divieti dettati da disposizioni sostanziali o processuali (massima non ufficiale).


Normativa di riferimento

Artt. 115, 116, 208, 345 c.p.c.