Nel caso Parmalat-Citibank la Cassazione ridimensiona la vis attractiva del tribunale fallimentare italiano nell'accertamento di crediti concorsuali soggetti a giurisdizione straniera

Corte di cassazione., Sez. I, 15 aprile 2019 n. 10540

Amministrazione straordinaria – Sentenza straniera – Riconoscimento di un credito – Contrarietà all'ordine pubblico – Necessità dell'accertamento in sede concorsuale – Esclusione

Amministrazione straordinaria – Sentenza straniera – Interessi maturati in pendenza della procedura – Riconoscimento – Accertamento del passivo

Il procedimento di accertamento dello stato passivo non costituisce l’unica modalità consentita per accertare eventuali ragioni di credito ammesse ad una procedura concorsuale. Ne consegue che non è contraria all’ordine pubblico la sentenza straniera che accerti tale credito al di fuori della cognizione del giudice fallimentare, e ciò sia avuto riguardo alla disciplina nazionale - che conosce più di un caso in cui la decisione sull’esistenza e l’entità del credito sia devoluta alla giurisdizione di altri giudici (ad es. il giudice tributario, quello amministrativo e la Corte dei conti) – sia in relazione alla disciplina europea di cui al Reg. (UE) 848/2015 che – non contenendo alcuna disposizione vincolante per gli Stati membri in tema di verifica dei crediti, e rinviando alla disciplina dello Stato di provenienza - non esprime principi irrinunciabili che impongano a tutela della "par condicio creditorum" necessariamente l’accertamento dei crediti in sede concorsuale.

Il riconoscimento della decisione straniera non è neppure precluso in riferimento all’avvenuta liquidazione degli interessi maturati in pendenza della procedura concorsuale. L’art. 55 l.f. attiene all’accertamento non già dell’an o del quantum del credito, ma alla concorsualità del credito: la verifica della sua opponibilità alla procedura – anche solo di quello accessorio, come è il credito al pagamento degli interessi – è riservata all’ammissione al passivo, sicché la decisione non incide sul concorso dei creditori, per la parte in cui contenga la condanna al pagamento degli interessi maturati sul credito chirografario in pendenza della procedura concorsuale, proprio perché l’accertamento del credito fuori del fallimento non esclude la necessità dell’insinuazione al passivo, che è l’unica via per partecipare al riparto. La relativa verifica dovrà essere interamente regolata dalle disposizioni del diritto nazionale (in tesi, se nel titolo sono conteggiati interessi sospesi ai sensi della L. Fall., art. 55, il credito non verrà ammesso al passivo per la parte ad essi corrispondente).

 


Normativa di riferimento

Art. 55, 91 ss. l.fall.; art. 64 l. 31 maggio 1995, n. 218