In tema di concordato preventivo in continuità aziendale, i crediti sorti dopo la chiusura della procedura ai sensi dell’art. 181 l. fall. e durante la fase di esecuzione del concordato medesimo non beneficiano, nella procedura fallimentare successivamente aperta, della prededucibilità c.d. “in funzione”, di cui all’art. 111, comma 2, l. fall., come ridelineata da Cass., SS.UU., n. 42093 del 2021.
Normativa di riferimentoArtt. 111, 181 l.fall.