L'ascolto del minore nei procedimenti civili che lo riguardano: la mancata disposizione dell'ascolto e l'obbligo di motivazione del giudice

Corte di cassazione, Sez. I, 21 febbraio 2025, n. 4595

In tema di ascolto personale del minore, di età inferiore ai dodici anni, il giudice ha il potere discrezionale officioso di indagare la sussistenza della capacità di discernimento e, valutate le emergenze processuali in merito, di disporre l’ascolto del minore, ma non è tenuto a motivare le ragioni dell’omesso ascolto se non è stato
richiesto dalle parti con allegazione delle ragioni per le quali deve ritenersi avvenuta quella soglia di maturazione del minore, in maniera tanto più specifica e persuasiva quanto più il minore è lontano dalla età degli anni dodici. Il dovere del giudice di motivare, difatti, si affievolisce quando manchi all’età legale del discernimento un lasso di tempo che in relazione al periodo complessivo dei dodici anni si può considerare significativo, a meno che dagli atti del giudizio non emerga una eccezionale maturità del minore o gravi ragioni. L’ascolto diretto da parte del giudice e l’ascolto tramite consulenza non sono equivalenti, dal momento che l’ascolto personale rappresenta la modalità con cui il minore partecipa al processo ove si assumono decisioni che lo riguardano ed esprime direttamente al giudice le proprie opinioni ed esigenze; pertanto, le ragioni per le quali il giudice esclude il minore già capace di discernimento, dalla partecipazione al processo devono essere chiaramente esposte e devono esser riferite ad una valutazione quanto più possibile oggettiva del miglior interesse del minore nel caso concreto.


Normativa di riferimento

Artt. 473-bis.2 ss. c.p.c.