Lodo straniero di accertamento del credito concorsuale ed esclusione della vis actractiva fallimentare

Lodo straniero – Accertamento di un credito – società in amministrazione straordinaria – Riconoscimento – Ordine pubblico interno o eurounionale – contrarietà – non sussiste.

Arbitrato – procedure concorsuali – amministrazione straordinaria – incompatibilità – non sussiste.

Amministrazione straordinaria – Clausola arbitrale conclusa commissari straordinari – accertamento del credito – vis actractiva del tribunale fallimentare – insussistenza.

Eccezione di incompetenza dei Commissari straordinari – contrarietà a buona fede – sussistenza.

Il riconoscimento in Italia di un lodo arbitrale reso a Londra nei confronti di una società in amministrazione straordinaria non contrasta con l’ordine pubblico interno oppure Eurounionale.

Le previsioni secondo cui il curatore ha la facoltà ed il potere di concludere compromessi (art. 35 legge fallimentare) come pure di formulare al giudice delegato la proposta di nomina di arbitri (articolo 25 legge fallimentare), confermano che non sussiste incompatibilità tra fallimento e procedure concorsuali in genere (compresa l'amministrazione straordinaria) ed arbitrato.

È esclusa la vis actractiva del tribunale fallimentare a conoscere la controversia insorta tra la società fallita (o in amministrazione straordinaria) ed il terzo, quando la scelta della devoluzione della controversia ad un arbitro inglese è avvenuta successivamente all'apertura della procedura concorsuale, sulla base di una clausola arbitrale afferente ad un contratto di fornitura sottoscritto dai commissari straordinari.

Il comportamento dei commissari straordinari, volto ad invocare la competenza del tribunale fallimentare, risulta contrario ai doveri di correttezza e buona fede e rivela il tentativo di sottrarsi strumentalmente agli obblighi da loro stessi contrattualmente assunti con la clausola arbitrale.

 


Normativa di riferimento

Artt. 839 ss. c.p.c.