Ammissione al passivo al privilegio del credito di Sace s.p.a. in caso di escussione della garanzia in corso di procedura e senza che il debito del beneficiario fallito sia integralmente estinto

Corte di cassazione, Sez. I, 18 gennaio 2022, n. 1453

Finanziamenti pubblici alle imprese con garanzia SACE – Revoca del beneficio pubblico – Obbligazione ex lege – Applicabilità delle norme sulla fideiussione, degli istituti della surroga e del regresso – Esclusione – Ammissione al passivo in via privilegiata del fallimento del beneficiario del credito di SACE prima della integrale soddisfazione del creditore – Ammissibilità.

In tema di finanziamenti pubblici alle imprese, coperti da garanzia SACE, la revoca del beneficio, per il venir meno dei requisiti cui ne è subordinato il riconoscimento, comporta l’insorgenza di un’autonoma obbligazione “ex lege” della beneficiaria verso il garante, obbligazione che, trovando la propria autonoma fonte nel sopravvenuto difetto della causa giustificatrice del beneficio, postula l’inapplicabilità delle norme sulla fideiussione ordinaria, degli istituti della surroga e del regresso nonché, infine, della disciplina di cui agli artt. 61 e 62 L. fall. Ne deriva che, in caso di fallimento dell’impresa finanziata, SACE è legittimata ad insinuare il proprio credito al passivo, quand’anche consti un pagamento non interamente satisfattorio a vantaggio dell’istituto di credito in origine garantito, il quale abbia, a sua volta, chiesto ed ottenuto l’ammissione al passivo.

 


Normativa di riferimento

Artt. 61, 62 l. fall.; art. 9 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123