La responsabilità delle fondazioni e degli archivi d’artista nell’attività di autenticazione

Laddove si tratti di stabilire la sussistenza del reato di ricettazione, in caso di vendita di un’opera d’arte contraffatta, il vaglio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla parte civile – una fondazione d’artista – nel processo penale deve essere circondato da molte cautele, in considerazione del fatto che tale ente, che possiede il monopolio sul rilascio dei certificati di autenticità, risulta sovente altresì essere proprietario di opere e quindi inevitabilmente portatore di interessi economici sul mercato, dovendosi in tal modo ipotizzare anche un potenziale in conflitto di interessi.


Normativa di riferimento

Art. 64 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42