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Reclamo avverso la sentenza di fallimento: interesse della parte e limiti ai poteri del Collegio


Appello Napoli · 03 Luglio 2013

Impugnazione sentenza dichiarativa di fallimento - reclamo ex art. 18 l. fall. - interpretazione - sussistenza

Ammissione procedura concorsuale  - auto fallimento ex art. 6 l. fall. - interpretazione - sussistenza

Impugnazione sentenza dichiarativa di fallimento - reclamo ex art. 18 l. fall. - poteri del collegio - verifica d'ufficio ex art. 3 d. lgs. n. 270/99 dei requisiti dimensionali ex art. 2 d. lgs. n. 270/99

Il primo comma dell’art. 18 l. fall. prevede che il reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento possa essere proposto – oltre che dal debitore dichiarato fallito (salvo, verosimilmente, il caso in cui abbia chiesto la dichiarazione del proprio fallimento) - «da qualunque interessato» (come, d’altronde, era in precedenza stabilito per l’opposizione e per l’appello avverso detta sentenza previsti dal medesimo articolo nel testo anteriore alle modifiche apportatevi dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, e, rispettivamente, nel testo risultante da tali modifiche, poi ulteriormente modificato dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169), per tale dovendo intendersi non già chi è titolare di un generico interesse economico od anche solo morale alla revoca della dichiarazione di fallimento, bensì soltanto chi è titolare di situazioni giuridiche in qualche misura in concreto modificate o suscettibili di essere modificate, anche indirettamente, da tale dichiarazione e dalla contestuale apertura della procedura concorsuale.

Il mancato rispetto delle forme previste dalla legge fallimentare per la richiesta da parte del debitore del proprio fallimento non costituisce un vizio tale da incidere sulla validità della sentenza con cui sia stata poi accolta tale richiesta, salvo il caso in cui si sostanzi nella mancata sottoscrizione della medesima richiesta da parte del debitore o di un suo procuratore.

Alla corte d’appello investita del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento con il quale sia dedotto che il debitore doveva essere ammesso alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi non è demanda
eità di questa procedura a soddisfare i plurimi, multiformi ed in taluni casi confliggenti interessi coinvolti nell’insolvenza, ma solo di accertare se il debitore aveva o meno, al momento della dichiarazione del suo fallimento, i requisiti soggettivi per la sua to di effettuare alcuna valutazione in ordine alla maggiore o minore idonsottoposizione alla procedura di amministrazione straordinaria previsti dall’art. 2 del d.lgs. n. 270 del 1999.

Autore Massima Prof. Avv. Francesco Fimmanò
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Segnalazione Prof. Avv. Francesco Fimmanò
Normativa di riferimento: artt. 6, 18 l. fall.; artt. 2 e 3 D. lgs. n. 270/99
 

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Pubblicato il 26 Settembre 2013 - Sez. II Giurisprudenza - Documento n. 115




 

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