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Nel termine ex art. 162 l. fall. e' possibile integrare il piano ma non l'attestazione


Tribunale Catania · 14 Luglio 2016

Concordato preventivo – termine per integrazione del piano – applicabilità all’attestazione - esclusione


L’art. 162, comma 1, l.fall. prevede la possibilità di assegnare un termine al debitore per apportare integrazioni al piano e non per apportare integrazioni all’attestazione, laddove essa sia originariamente carente.

Diverso è il caso in cui il piano sia integrato attraverso deduzioni di fatti e circostanze nuovi rispetto alla proposta originaria, tali cioè da configurare possibili scenari prima non paventati.

Solo in tale seconda ipotesi – stante la inscindibile connessione esistente tra tutte le previsioni del piano, da un lato, e l’attestazione della loro veridicità inziale e fattibilità successiva, dall’altro lato – potrebbe infatti darsi l’ammissibilità di un supplemento della attestazione.

L’integrazione della proposta sopperisce infatti ad un difetto originario di esplicitazione della stessa, senza in nulla modificarla, integrazione che certamente non può valere a rimettere in termini l’attestatore circa una omissione già verificatasi.

Va in proposito condiviso l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito:

La relazione dell'attestatore è un requisito di ammissibilità della domanda di concordato preventivo, la cui mancanza non può essere sanata attraverso la concessione del termine di cui all'articolo 162, comma 2, L.F..” ( Tribunale Crotone 15 aprile 2015 su www.ilcaso.it); “L'attestazione del piano concordatario, nella sua forma idonea ad assolvere lo scopo previsto dalla legge, deve essere depositata al momento della domanda di concordato ed il disposto di cui all'articolo 162, comma 1, L.F. deve essere interpretato nel senso che il tribunale possa consentire esclusivamente una integrazione del piano e la produzione di nuovi documenti, ma non la sostituzione di una attestazione che si sia rivelata ab origine inidonea.” (Tribunale Rovigo 20 marzo 2015 su www.ilcaso.it).

Il rilievo della omessa attestazione circa la migliore convenienza per i creditori derivante dalla continuazione dell’impresa basterebbe, già di per sé solo, a determinare l’inammissibilità della proposta.

Pur tuttavia, va per completezza rilevata l’insufficienza della attestazione, anche con riferimento alle verifiche fatte per accertare veridicità e fattibilità della proposta.

L’importanza della verifica dei dati emerge in tutta la sua evidenza se solo si pensa che, a prescindere dal controllo del tribunale, l’attestazione è l’unico strumento di cui godono i creditori per valutare la serietà e la convenienza della proposta concordataria; ciò per consentire che l’attestazione assolva la funzione che le è propria corrispondendo effettivamente al tipo previsto dal legislatore: quella di fornire elementi di valutazione per i creditori (Cass. 3586/11; Cass. 22927/09).

Tali elementi derivano, in primo luogo proprio dalla “motivazione delle verifiche effettuate, della metodologia e dei criteri seguiti” (Cass. 21860/10).

L’attestazione ha natura informativa per i creditori, avendo lo scopo di illustrare il percorso logico di verificazione dei dati e la sussistenza di concrete possibilità di realizzabilità della proposta.

 


Autore Massima Avv. Chiara Ravina
© Riproduzione Riservata
 
Segnalazione Avv. Chiara Ravina
Normativa di riferimento: art. 162 l. fall.
 

TESTO INTEGRALE ·

Pubblicato il 10 Marzo 2017 - Sez. II Giurisprudenza - Documento n. 264



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