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La dichiarazione resa dal coniuge non acquirente sulla natura personale dell'acquisto di un immobile da parte dell'altro coniuge resa avanti a notaio ha natura confessoria e puo' essere invalidata solo per errore di fatto o violenza


Cassazione civile, sez. I Roma · 12 Maggio 2015

Matrimonio – comunione dei beni – coniugi – acquisto – immobile – partecipazione all’atto di acquisto - denaro ricevuto per successione – dichiarazione dell’altro coniuge – natura confessoria


Deve essere confermato il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., n. 22755/2009) secondo cui nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all’atto del coniuge non acquirente, prevista dall’art. 179, secondo comma, c.c., si pone come condizione necessaria ma non sufficiente per l’esclusione del bene dalla comunione, occorrendo a tal fine non solo il concorde riconoscimento da parte dei coniugi della natura personale del bene, richiesto esclusivamente in funzione della documentazione di tale natura, ma anche l’effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione della comunione tassativamente indicate dall’art. 179, primo comma, lett. d) ed f), c.c.. (natura strettamente personale del bene; acquisto del bene mediante il prezzo del trasferimento di beni personali).

Ove il coniuge non acquirente abbia reso, all’atto dell’acquisto dell’immobile, la dichiarazione ex art. 179, secondo comma, c.c., avente natura ricognitiva e confessoria della natura personale dell’immobile compravenduto per essere stato quest’ultimo acquistato con denaro proprio dell’altro coniuge, riveniente da successione ereditaria, l’azione di accertamento negativo della natura personale di detto bene immobile postula l’invalidazione della confessione stragiudiziale resa avanti a notaio, ai sensi dell’art. 2732 c.c., per errore di fatto o per violenza (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto dal coniuge che, avendo partecipato all’atto di acquisto dell’immobile, attestando avanti a notaio la provenienza personale del denaro in capo all’altro coniuge, in quanto riveniente da successione ereditaria – circostanza rimasta incontestata in causa – ha successivamente domandato al giudice di dichiarare la caduta in comunione dell’immobile stesso).


Autore Massima Dott. Vincenzo Ruggiero
© Riproduzione Riservata
 
Segnalazione Prof. Avv. Bruno Inzitari
Normativa di riferimento: artt. 177 e 179, primo comma, lett. f), c.c., art. 1428 c.c., art. 2732 c.c.
 

TESTO INTEGRALE ·

Pubblicato il 20 Maggio 2015 - Sez. II Giurisprudenza - Documento n. 208



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