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La segnalazione a sofferenza e' illegittima se l'istituto di credito ha concorso al dissesto


Tribunale Brindisi · 10 Marzo 2017

Segnalazione alla centrale rischi – presupposti di legittimità – condotta della banca finanziatrice segnalante


E’ inammissibile l’esercizio del potere-dovere degli operatori bancari di procedere ad una segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi ai cui presupposti abbiano concretamente contribuito a far sorgere attraverso la mancata erogazione dei finanziamenti promessi.

Non è meritevole di essere segnalata a sofferenza alla Centrale Rischi, per carenza di disvalore giuridico, una situazione in cui l’impresa non è stata la principale artefice del proprio dissesto che invece sia stato in qualche misura eterodeterminato.

Nella valutazione della liceità della segnalazione a sofferenza alla centrale Rischi effettuata da un operatore bancario, il giudizio di bilanciamento, fra l’interesse alla informazione del mercato e il diritto costituzionalmente garantito all’esercizio dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 41 Cost., si deve accordare prevalenza a quest’ultimo per l’incidenza che quella segnalazione assume sull’assetto concorrenziale e sulla stessa sopravvivenza dei soggetti economici.

 


Autore Massima Avv. Chiara Ravina
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Segnalazione Avv. Chiara Ravina
Normativa di riferimento: artt. 1375-1175 cod. civ.; art. 24, 41, 113 Cost.; artt. 6 e 13 Cedu; art. 47 Carta Nizza
 

TESTO INTEGRALE ·

Pubblicato il 10 Marzo 2017 - Sez. II Giurisprudenza - Documento n. 263




 

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