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Gli Interessi moratori sulle transazioni commerciali maturati prima della dichiarazione di fallimento vanno ammessi al passivo


Cassazione civile, sez. I Roma · 08 Febbraio 2017

Interessi ex legge n. 231 del 2002  - opponibilità al fallimento – diritto del creditore di insinuarli al passivo se maturati anteriormente alla dichiarazione di fallimento

 


Il divieto di riconoscimento degli interessi moratori commerciali per debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore (art. 1, comma 2, legge n. 231 del 2002) decorre solo dal momento della dichiarazione di fallimento, fermo restando il diritto al riconoscimento di quelli già maturati antecedentemente all'accertamento dell’insolvenza del debitore; infatti, tali interessi si producono automaticamente senza necessità di formale messa in mora del debitore, in quanto la disciplina dei crediti nati nelle cd. «transazioni commerciali» tra imprese hanno un loro peculiare statuto imposto dal diritto comunitario, di natura speciale rispetto alle preesistenti disposizioni del diritto concorsuale (artt. 54 e 55 legge fall.) che non può essere oggetto di interpretazioni abroganti da parte del giudice comune.

Il giudice delegato, in mancanza di una sentenza passata in giudicato che abbia accertato il credito maturato a titolo di interessi moratori, deve compiere detto accertamento in sede di ammissione al passivo secondo le regole stabilite dalla legge speciale, attuativa della direttiva comunitaria.

Ogni diversa interpretazione delle norme citate si porrebbe in contrasto con il principio di effettività del diritto comunitario (Cass. 9862/2014: «In tema di transazioni commerciali tra soggetti domiciliati negli Stati membri dell'Unione europea, la sentenza di condanna al pagamento di interessi di mora, che indichi la sola decorrenza e non anche la natura e la misura di essi, sulla base del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, si pone in contrasto con il principio di effettività del diritto comunitario, atteso che ai sensi dell'art. 49, del Regolamento 22 dicembre 2000, n. 44/2001/CE, "ratione temporis" vigente, le decisioni straniere che applicano penalità sono esecutive nello Stato membro richiesto solo se la misura sia definitivamente fissata dai giudici dello Stato membro di origine.»)


Autore Massima Avv. Chiara Ravina
© Riproduzione Riservata
 
Segnalazione Avv. Chiara Ravina
Normativa di riferimento: art. 1, comma 2, legge n. 231 del 2002; ; artt. 54 e 55 l. fall.; art. 49 Regolamento 22 dicembre 2000, n. 44/2001/CE
 

TESTO INTEGRALE ·

Pubblicato il 10 Marzo 2017 - Sez. II Giurisprudenza - Documento n. 260



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