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Al leasing risolto prima del fallimento si applica l'art. 1526 c.c.


Appello Torino · 29 Novembre 2016

Leasing traslativo- risoluzione anticipata del contratto anteriore alla dichiarazione di fallimento – applicabilità alla risoluzione  dell’art 1526 c.c. – inapplicabilità dell’art. 72 quater l.fall. che riguarda il solo scioglimento del contratto

L’introduzione dell’art. 72 quater non comporta il superamento della distinzione tra leasing traslativo e finanziario con tutte le conseguenze che derivano in caso di risoluzione del contratto di leasing per inadempimento dell’utilizzatore.

L’art. 72 quater disciplina lo scioglimento e non può essere applicato alla risoluzione che resta disciplinata dall’art. 1526 c.c..

La clausola del contratto di leasing che prevede la irripetibilità dei canoni riscossi dal concedente costituisce clausola penale volta a predeterminare il danno risarcibile.

Nel valutare se tale clausola sia manifestatamente eccessiva il giudice deve comparare il vantaggio che essa assicura al contraente adempiente rispetto al margine di guadagno che questi legittimamente avrebbe potuto trarre dalla regolare esecuzione del contratto.

Il  concedente  che oltre alla restituzione del bene venisse ad ottenere anche una ulteriore penale acquisirebbe un vantaggio superiore a quello conseguibile se il contratto  avesse avuto regolare esecuzione, con conseguente nullità della clausola stessa.


Autore Massima Prof. Bruno Inzitari
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Segnalazione Avv. Marco D' Arrigo
Normativa di riferimento: art. 72 quater; art. 1526 c.c.
 

TESTO INTEGRALE ·

Pubblicato il 24 Gennaio 2017 - Sez. II Giurisprudenza - Documento n. 256




 

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