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Acquisizione del cespite immobiliare oggetto di revocatoria: la curatela ha interesse anche se l’immobile è gravato da ipoteca.


Tribunale Nola · 07 Marzo 2013

Revocatoria ex art. 67 I comma n.1 l. fall. (formulazione vigente anteriormente alla modifica apportata dal d.l. 30.05) - determinazione della notevole sproporzione del valore della prestazione contrattuale alla quale il fallito si è obbligato rispetto al valore della controprestazione del quale si è avvantaggiato - Sproporzione del prezzo atti di disposizione patrimoniale

Iscrizione ipotecaria su bene oggetto di vendita futura – Conseguenze ai fini della dimostrazione dell’attuale posizione debitoria del venditore  -  Irrilevanza

Acquisizione e liquidazione di beni immobili oggetto di revocatoria fallimentare gravati da ipoteca – Interesse curatela fallimentare – Sussistenza

Creditori ipotecari – Accertamento sostanziale dei crediti – Distribuzione ricavato -  Limiti 

La sproporzione del prezzo di vendita di un immobile può essere individuata dal confronto tra i prezzi stipulati in sede contrattuale dalle parti ed i valori di iscrizione a bilancio degli immobili oggetto di vendita futura.

Il solo fatto che gravi una formalità pregiudizievole nulla rileva in ordine alla concreta ed attuale esistenza di un debito gravante sul venditore (debitore) del quale risponda, secondo lo schema dell’art. 602 c.p.c., l’acquirente del bene ipotecato nei limiti del valore di quest’ultimo, ben potendo risultare possibile che alcun debito attuale sussista più a carico del venditore, dovendosi solo sostenere il costo di cancellazione del gravame.

Sussiste l’interesse della Curatela fallimentare ad acquisire la disponibilità dei cespiti immobiliari oggetto di azione revocatoria fallimentare per la liquidazione in seno alla procedura fallimentare, benché gravati da ipoteca, in ragione non solo dell’arresto a sezioni unite della Corte di Cassazione (sent. 28 marzo 2006 n. 7028) ma anche e soprattutto perché la Curatela subisce soltanto un privilegio processuale da parte dei creditori ipotecari, se fondiari, dovendo questi insinuarsi al passivo fallimentare soggiacendo alla regola del c.d. concorso formale e sopportando, proporzionalmente, i costi di prededuzione dell’intera procedura fallimentare. La Procedura fallimentare, infatti, attrae l’accertamento sostanziale dei crediti in base al quale gli organi fallimentari addiverranno alla distribuzione del ricavato della vendita dei beni.

In mancanza di elementi di prova circa l’esistenza di debiti garantiti da ipoteca e l’eventuale pendenza di procedure esecutive, la Curatela ha tutto l’interesse a procedere alla liquidazione degli immobili oggetto di revocatoria fallimentare onde verificarne le conseguenti modalità di distribuzione e, soprattutto, onde pretendere che l’accertamento dei creditori ipotecari avvenga in sede fallimentare. Tale pretesa si fonda, infatti, sulla circostanza che, avuta la revocatoria esito vittorioso, l’atto di disposizione del patrimonio diviene inefficace nei confronti della massa, sicchè il creditore ipotecario non agirà ai sensi dell’art. 602 c.p.c. nei confronti dell’acquirente (non debitore) dei cespiti ipotecati, ma potrà far valere le sue pretese nei confronti del debitore fallito nei limiti delle regole concorsuali fissate dagli artt. 52 e 53 l. fall..

 


Autore Massima Antonio Cimmino
© Riproduzione Riservata
 
Segnalazione Prof. Avv. Francesco Fimmanò
Normativa di riferimento: art. 67, primo comma, n. 1, l. fall.; artt. 52 e 53 l. fall.; art. 602 c.p.c.
 

TESTO INTEGRALE ·

Pubblicato il 11 Febbraio 2014 - Sez. II Giurisprudenza - Documento n. 135



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