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Clausole vessatorie: doppia firma necessaria solo nei contratti "per adesione"


Tribunale Palermo · 07 Gennaio 2015

Nullità – decreto ingiuntivo – contratto – clausole vessatorie – condizioni generali di contratto 


L’efficacia delle clausole vessatoria è subordinata alla specifica approvazione per iscritto nei soli casi in cui sia inserita in contratti con condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti, ovvero conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari; per cui la specifica approvazione non è richiesta quando il contrato è stato redatto da entrambi i contraenti e riflette, anche nella clausola vessatoria, il risultato dell’incontro delle volontà delle parti e non la regolamentazione precostituita da una sola di esse.

La semplice predisposizione del contratto ad opera di una sola parte è ritenuta del tutto insufficiente a giustificare automaticamente la riconduzione del contratto nel novero dei moduli o formulari standard, occorrendo, in aggiunta, che il regolamento contrattuale risulti predisposto per essere adottato per una serie indefinita di rapporti, in modo tale che la conclusione del contratto risulti avvenuta senza alcuna possibilità di incidere sul regolamento contrattuale.


Autore Massima Not. Michela Bailo Lecurai
© Riproduzione Riservata
 
Segnalazione Prof. Avv. Bruno Inzitari
Normativa di riferimento: artt. 1341, 1342 c.c.; art. 50 c.p.c.
 

TESTO INTEGRALE ·

Pubblicato il 01 Luglio 2015 - Sez. II Giurisprudenza - Documento n. 219



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