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Il ruolo del giudice nella valutazione del piano concordatario: nessuna funzione tutoria degli interessi dei creditori, ma solo quella di accertamento circa la regolarità della procedura.


Tribunale Cagliari · 16 Gennaio 2015

Concordato – sindacato del Tribunale – completezza documentale – regolarità della procedura – fattibilità giuridica – fattibilità economica – limiti – manifesta inettitudine del piano – analisi in concreto


In tema di concordato preventivo il tribunale è chiamato a verificare la completezza e la regolarità della documentazione depositata a sostegno della domanda di concordato, avendo il legislatore inteso privilegiare i profili negoziali rispetto a quelli pubblicistici, rimettendo ai creditori la valutazione in ordine alla convenienza o meno della soluzione proposta dal debitore. L’autorità giudiziaria ha quindi il compito di controllare la regolarità della procedura, anche sotto il profilo dell’esistenza dei presupposti giuridici idonei a consentirne un esito positivo, senza alcun ruolo tutorio degli interessi del ceto creditorio, il quale deve semplicemente essere posto in grado di esercitare correttamente il proprio giudizio di merito sulla base di una documentazione informativa completa ed affidabile.

Con riferimento alla fattibilità del piano, che è presupposto di ammissibilità della proposta, il giudice, in ossequio ai principi stabiliti dalla giurisprudenza della Suprema Corte, deve pronunciarsi esercitando un sindacato che consiste nella verifica diretta del presupposto stesso, non restando tale doveroso controllo escluso dalla prevista attestazione del professionista. Tuttavia, mentre il sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica, intesa come verifica della non incompatibilità del piano con norme inderogabili, non incontra particolari limiti, il controllo sulla fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del medesimo, può essere svolto solo nei limiti della verifica della sussistenza o meno di una assoluta e manifesta inettitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi mediante una pur minimale soddisfazione dei creditori chirografari in un tempo ragionevole.


Autore Massima Dott. Vincenzo Ruggiero
© Riproduzione Riservata
 
Segnalazione Prof. Avv. Gabriele Racugno
Normativa di riferimento: artt. 152, 16, 182-quinquies e186-bis, l.fall.
 

TESTO INTEGRALE ·

Pubblicato il 04 Febbraio 2015 - Sez. II Giurisprudenza - Documento n. 193



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