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Concordato preventivo in continuità per impresa individuale (farmacista)


Tribunale Milano · 14 Gennaio 2015

Procedure concorsuali - Concordato preventivo in continuità - Procedimento ex art. 173 l. fall. - Contabilità irregolare e/o divergenza tra situazione patrimoniale dell’impresa prospettata con la proposta di concordato e quella effettiva - Circostanze integranti atti in frode ai creditori - Esclusione

Procedure concorsuali - Concordato preventivo in continuità - Possibilità di liquidare il patrimonio immobiliare dell’imprenditore entro il termine di adempimento della proposta - Questione attinente alla fattibilità economica della proposta - Valutazione rimessa all’apprezzamento dei creditori - Potere di sindacato da parte del Tribunale - Esclusione

Procedure concorsuali - Concordato preventivo in continuità - Crediti privilegiati - Pagamento integrale - Riconoscimento degli interessi sino all’adempimento - Necessità

 


La divergenza tra la situazione patrimoniale dell’impresa prospettata con la proposta di concordato e quella effettiva, nonché le irregolarità della contabilità nel periodo anteriore al deposito della domanda di concordato preventivo non integrano, di per sé, atti in frode ai creditori e, dunque, non costituiscono circostanze idonee a provocare la revoca dell’ammissione al concordato ex art. 173 l. fall., essendo a tal fine necessario invece il compimento da parte dell’imprenditore di specifici atti depauperativi del proprio patrimonio, ovvero, di atti diretti ad ingannare i creditori.

La possibilità di giungere alla liquidazione dei diritti immobiliari facenti capo all’imprenditore in tempi compatibili con il termine di adempimento della proposta di concordato costituisce una questione attinente alla fattibilità economica della proposta, il cui apprezzamento è rimesso alla valutazione dei creditori e, in quanto tale, esula dal sindacato consentito al Tribunale.

Ancorché la proposta di concordato preveda il pagamento dei crediti privilegiati immediatamente dopo l’omologazione, tale pagamento non può dirsi integrale se non in quanto lo stesso comprenda anche gli interessi maturati fino alla data dell’adempimento, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 55 l. fall., richiamato dall’art. 169 l. fall., sui crediti privilegiati continuano a maturare interessi anche in corso di procedura.


Autore Massima Avv. Andrea Maria Jacopo Antonello
© Riproduzione Riservata
 
Segnalazione Prof. Avv. Bruno Inzitari
Normativa di riferimento: art. 55 l. fall.; art. 169 l. fall.; art. 173 l. fall.; art. 186-bis l. fall.
 

TESTO INTEGRALE ·

Pubblicato il 28 Gennaio 2015 - Sez. II Giurisprudenza - Documento n. 192



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