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Non è invocabile la clausola arbitrale nel giudizio promosso dal socio che, impugnando il bilancio, eccepisca la violazione di norme relative alla sua redazione


Tribunale Torino · 11 Luglio 2014

Diritti indisponibili – impugnazione della delibera di approvazione del bilancio - non compromettibilità in arbitri – bilancio illecito – funzione pubblicistica del bilancio

“La funzione del bilancio è quella di rappresentare non solo ai soci, ma anche ai terzi ed in particolare ai creditori, la situazione della società. Ritiene pertanto il Collegio che la clausola arbitrale non possa essere invocata in giudizio in cui un socio ha impugnato il bilancio, allegando la violazione non di norme disposte nel suo interesse, ma di norme relative alla redazione del bilancio stesso e cioè la violazione di principi di veridicità, precisione e chiarezza”.

 “La funzione del bilancio consiste non soltanto nel misurare gli utili e le perdite dell'impresa al termine dell'esercizio, ma anche nel fornire ai soci ed al mercato tutte le informazioni che il legislatore ha ritenuto al riguardo di prescrivere.

Nella disciplina legale del bilancio d'esercizio delle società il principio di chiarezza non è affatto subordinato a quello di correttezza e veridicità del bilancio medesimo, ma è dotato di autonoma valenza essendo obiettivo fondamentale del legislatore quello di garantire non solo la veridicità e correttezza dei risultati contabili, ma anche la più ampia trasparenza dei dati di bilancio che a quei risultati conducono.

II bilancio è illecito non soltanto quando la violazione determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società e quello del quale il bilancio dà contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte (Cass. 4874/06).

Il bilancio deve essere redatto in conformità alle norme di legge ed alle norme tecniche.”

 


Autore Massima Avv. Maria Diletta Camicia
© Riproduzione Riservata
 
Segnalazione Avv. Maria Diletta Camicia
Normativa di riferimento: artt. 2377 c.c.; 2378 c.c.; 2427 c.c.
 

TESTO INTEGRALE ·

Pubblicato il 23 Ottobre 2014 - Sez. II Giurisprudenza - Documento n. 174



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