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Gestione patrimoniale: l’obbligo di risultato per la Banca sussiste per tutta la durata del rapporto contrattuale


Cassazione civile Roma · 17 Gennaio 2014

Banca – gestione patrimoniale mobiliare – criterio prudenziale – valutazione della gestione complessiva - inadempimento – risarcimento del danno.


La gestione patrimoniale operata dalla Banca non può essere valutata nei suoi esiti “globali”, in quanto ciò che rileva è la persistenza, per tutta la durata del rapporto contrattuale, di un comportamento dell’Intermediario-gestore che sia diligente, corretto, professionale ed improntato alla miglior cura e tutela dell’interesse del cliente. Ne consegue che, ove sia rinvenibile, in un preciso segmento temporale della gestione, un comportamento colposo dell’Intermediario produttivo di danno in capo l’investitore (nella specie, per aver assunto un atteggiamento eccessivamente prudenziale, in violazione dei parametri contrattuali di gestione, con conseguente minor redditività degli investimenti posti in essere), lo stesso Intermediario dovrà risarcire al cliente il danno così cagionato, senza poter invocare “in compensazione” eventuali risultati positivi conseguiti in un altro e diverso momento della gestione stessa. 


Autore Massima Dott. Vincenzo Ruggiero
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Segnalazione Prof. Avv. Bruno Inzitari
Normativa di riferimento: artt. 1176, 1218, 1467, 1710 e 1712 c.c.; art. 6 l. n. 1/1991; art. 21 TUF.
 

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Pubblicato il 28 Marzo 2014 - Sez. II Giurisprudenza - Documento n. 149



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