Limitazione della responsabilità dei sindaci secondo il nuovo art. 2407 c.c. ed obblighi di segnalazione nel Codice della crisi

SOMMARIO: 1. Limitazione della responsabilità dei sindaci secondo il nuovo art. 2407 c.c. La sopravvenuta novella dell’art. 2407 c. c.  sulla responsabilità dei sindaci. – 2. (Segue) La determinazione della misura massima del danno risarcibile. – 3. (Segue) Colpa grave e dolo. – 4. (Segue) Il mancato richiamo alla responsabilità solidale con gli amministratori. –5. (Segue) La prescrizione dal deposito della relazione di cui all’art. 2429 c.c. – 6. Obblighi di segnalazione nel Codice della crisi: responsabilità per i danni relativi alla perdita di valore della società e dei crediti, conseguente alla mancata o tardiva attivazione delle misure e degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza. La responsabilità dei sindaci in concorso e fatto proprio. – 7. (Segue) Dovere di istituire assetti adeguati, rilevazione tempestiva della crisi, conseguenti obblighi di informazione vigilanza ed intervento dei sindaci. – 8. (Segue) L’obbligo di segnalazione ex art. 25 octies CCII, prima misura per la soluzione e regolamentazione della crisi. – 9. (Segue) L’osservanza dei principi della segnalazione per emersione della crisi come specificazione dei criteri della diligenza professionale ex art. 1176, secondo comma, c.c. – 10. (Segue) Danno per ritardata applicazione delle misure e strumenti di regolazione della crisi: legittimazione dei soci e dei creditori. – 11. (Segue). Domanda di ammissione al passivo per il compenso, eccezione di inadempimento, cognizione nel giudizio di accertamento dei crediti.