Home > Giurisprudenza > Swap nullo: mancanza della causa con...

 

Swap nullo: mancanza della causa concreta e dello jus poenitendi


Appello Trento · 09 Aprile 2013

Contratto di Interest rate swap con operatore non qualificato– Conclusione fuori sede senza menzione del diritto di recesso del cliente entro 7 giorni - Nullità ex art. 30 co. 7 TUF

Contratto di Interest rate swap esplicitamente posto in essere con finalità di copertura – Accertata inidoneità originaria a garantire tale funzione – Nullità per mancanza di causa (concreta) ex art. 1425 cpv in rel. art. 1325 n.2 c.c.


 Il contratto di Interest rate swap (di collocamento dello strumento finanziario “swap” di cui all’art 1 comma 2 lett g del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58) concluso con operatore non qualificato “fuori sede”, ovvero in luogo diverso dalla sede legale o da una dipendenza dell’Intermediario, mediante accettazione di una proposta formulata su modulo predispostoda quest’ultimo, è nullo per disposizione dell’art. ex art. 30 co. 7 D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, qualora detto modulo non rechi l’indicazione della facoltà, in capo al cliente, di recedere entro sette giorni; la nullità può essere eccepita solo dal cliente.

Il contratto di Interest rate swap può avere in concreto diverse finalità: di hedging (riduzione di una potenziale perdita), di trading (profitto sulla variazione di prezzo nel tempo, con assunzione di rischio finanziario), di arbitraggio (profitto sulla differenza di prezzo tra due mercati in un dato periodo di tempo).

Il contratto che abbia dichiaratamente finalità di hedging, in quanto esplicitamente posto in essere per la copertura del rischio del tasso di interesse derivante da una esposizione debitoria, deve rispettare le caratteristiche indicate nelle Comunicazioni Consob n. DI/98065074 del 6/8/1998, DI/99013791 del 26/2/1999 e DEM/1026875 del 11/4/2001; inmancanza, laddove risulti accertato che la funzione di hedging faccia originariamente difetto, il contratto è nullo per mancanza di causa concreta ai sensi dell’ art. 1425 cpv in rel. art. 1325 n.2 c.c..

Poiché per causa, con la giurisprudenza più recente ed ormai consolidata, deve intendersi lo scopo pratico del negozio, cioè la sintesi degli interessi che lo stesso è concretamentediretto a realizzare quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto tipizzato, e non il mero motivo della sua stipula, la inidoneitàoriginaria del contratto a garantire tale scopo pratico lo rende privo di “causa concreta” e, dunque, nullo per difetto di uno dei requisiti essenziali.


Autore Massima Avv. Stefano Pantezzi
© Riproduzione Riservata
 
Segnalazione Prof. Avv. Bruno Inzitari
Normativa di riferimento: ex art. 30 co. 7 D. Lgs 24 febbraio 1998; art. 1425 cpv; art. 1325 n.2 c.c.
 

TESTO INTEGRALE ·

Pubblicato il 13 Giugno 2013 - Sez. II Giurisprudenza - Documento n. 84



Altre pronunce


 

DIRETTORE RESPONSABILE
Bruno Inzitari

COMITATO SCIENTIFICO
Enrico Al Mureden
Paola Bilancia
Maria Costanza
Vincenzo Franceschelli
Massimo Franzoni
Francesco Antonio Genovese
Giuseppe Grisi
Alessio Lanzi
Raffaella Lanzillo
Daniela Memmo
Stefania Pacchi
Mauro Paladini
Gabriele Racugno
Carlo Rimini
Nicola Rondinone
Laura Salvaneschi
Giuseppe Sbisà
Maria Cristina Vanz

RESPONSABILE DI REDAZIONE
Martino Zulberti

COMITATO DI REDAZIONE
Erico Andrade
Laura Baccaglini
Francesca Benatti
Marcelo José Magalhães Bonizzi
Maria Novella Bugetti
Juliana Cordeiro de Faria
Elena Depetris
Vincenzo De Sensi
Alessio Filippo Di Girolamo
Mariangela Ferrari
Beatrice Ficcarelli
Elena Gabellini
Albert Henke
Marek Ivanco
Michela Bailo Leucari
Lucas Carlos Lima
Andrea Lolli
Rita Lombardi
Elena Marinucci
Flavia Marisi
Rita Maruffi
Pietro Ortolani
Juan Pablo Murga Fernández
Leonardo Netto Parentoni
Paolo Passaniti
Stefano Pellegatta
Giulio Peroni
Giacomo Pirotta
Valentina Piccinini
Vincenzo Ruggiero
Alin Speriusi-Vlad
Tania Tomasi
Michelle Vanzetti
Alberto Villa
Diego Volpino
Martino Zulberti

COMITATO PER LA VALUTAZIONE SCIENTIFICA
Vincenzo Ansanelli
Francesco Camilletti
Pasqualina Farina
Federico Ferraris
Giusella Finocchiaro
Lucio Imberti
Filippo Maisto
Irene Mecatti
Giovanni Meruzzi
Raffaella Muroni
Giacomo Pongelli
Paolo Rondini
Andrea Rossetti
Alessandro Semprini
Chiara Tenella Sillani
Emilio Tosi
Giovanna Visintini

SEGRETERIA DI REDAZIONE
Davide Corraro
Livia Marcinkiewicz


ildirittodegliaffari@gmail.com






Il Diritto degli Affari
Rivista quadrimestrale
Sede redazione: Via Visconti di Modrone, 36 - Milano