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Il dies a quo del termine di prescrizione dell’azione revocatoria ordinaria decorre dal giorno in cui viene data pubblicità ai terzi del negozio traslativo


Tribunale Venezia · 27 Gennaio 2014

Azione revocatoria ordinaria – prescrizione (termine di) – decorrenza

Accordi di separazione consensuale – azione revocatoria ordinaria – onerosità o gratuità


Il termine di prescrizione quinquennale dell’azione revocatoria ordinaria decorre non dal momento in cui è concluso il contratto preliminare, non essendo lo stesso configurabile come atto di disposizione del patrimonio assoggettabile all’azione revocatoria ordinaria in quanto inidoneo a produrre effetti traslativi, bensì dalla conclusione del contratto definitivo, potendosi solo in tale momento valutare oggettivamente l’esistenza dell’effettiva diminuzione del patrimonio del debitore o il pericolo del suo depauperamento.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2903 e 2935 c.c., il dies a quo del termine prescrizionale non decorre dalla data dell’atto, ma dal giorno in cui del negozio traslativo viene data pubblicità ai terzi, poiché solo da tale momento il diritto si può far valere e l’inerzia continuativa del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo.

Gli accordi di separazione consensuale dei coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell’uno nei confronti dell’altro, non sono legati necessariamente alla presenza di un corrispettivo né alla causa propria della donazione, ma ad un’esigenza primaria di sistemazione dei rapporti patrimoniali, che sfugge ad un’aprioristica classificazione in una delle predette categorie. Ne consegue che spetterà al giudice valutare, caso per caso, l’oggettiva onerosità o la gratuità sulla base della presenza, in concreto, di una causa “solutorio-compensativa” più ampia e complessiva di tutta quall’ampia serie di possibili rapporti sorti nel corso del matrimonio aventi dei connotati patrimoniali.


Autore Massima Dott.ssa Elena Depetris
© Riproduzione Riservata
 
Segnalazione Prof. Avv. Bruno Inzitari
Normativa di riferimento: artt. 2901, 2903, 2935 cod. civ.
 

TESTO INTEGRALE ·

Pubblicato il 29 Luglio 2014 - Sez. II Giurisprudenza - Documento n. 164



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