Cessazione della materia del contendere e ripartizione delle spese di giudizio in sede di opposizione all'esecuzione

Corte di cassazione, Sez. VI, 17 gennaio 2020, n. 1005

Esecuzione forzata - Opposizione - Opposizione all'esecuzione - Sopravvenuta caducazione del titolo - Rilievo d'ufficio indipendente dai motivi di opposizione - Cessazione della materia del contendere - Conseguente accoglimento dell'opposizione e regolazione delle spese processuali secondo soccombenza - Esclusione - Ricorso al criterio della soccombenza virtuale - Necessità.

In sede di opposizione all'esecuzione, la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, in conformità del generale principio della domanda, non determina ex se la fondatezza dell'opposizione e il suo accoglimento, bensì la cessazione della materia del contendere per difetto di interesse, sicché, nel regolare le spese dell'intero giudizio, il giudice dell'opposizione non può porle senz'altro a favore dell'opponente, ma deve utilizzare il criterio della soccombenza virtuale, secondo il principio di causalità, considerando, a tal fine, l'intera vicenda processuale.


Normativa di riferimento

Artt. 91, 100, 615 c.p.c.