L'accertamento dello stato di insolvenza della banca

Corte di cassazione, Sez. I, 6 giugno 2020, n. 11267

Stato di insolvenza della banca – deficit patrimoniale – svalutazione dei crediti – deficit di liquidità – giudizio prognostico – inadempimenti – manifestazione non necessaria

Ai fini della dichiarazione d’insolvenza degli enti creditizi sottoposti a risoluzione ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 180 del 2015, non assumono rilievo gli infruttuosi tentativi di intervento del Fondo interbancario per la tutela dei depositi, tenuto conto che l’art. 36 del d.lgs. cit. si limita a precisare che l’accertamento dello stato d’insolvenza deve essere effettuato avendo riguardo alla situazione esistente al momento dell’adozione del provvedimento di avvio della risoluzione, senza prevedere che, a differenza di quanto avviene per ogni altro imprenditore commerciale, si debba compiere anche una valutazione controfattuale sulle cause che hanno condotto a tale stato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha respinto il ricorso contro la decisione di merito, che aveva escluso ogni rilevanza all’esito del giudizio di appello, promosso contro la sentenza del Tribunale UE, che aveva negato agli interventi del Fondo interbancario la natura di aiuti di Stato, perché tali interventi, nella specie, non erano stati effettuati e, dunque, non avevano assunto alcuna rilevanza nell’apprezzamento dello stato di insolvenza).


Normativa di riferimento

Art. 82 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385; art. 5 l.fall.; art. 36 d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180