La revocatoria fallimentare dei mezzi anormali di pagamento

Corte d'appello di Milano, 15 marzo 2022

Fallimento – atti estintivi effettuati con mezzi anormali di pagamento – delegazione di pagamento – revocabilità.

Nell'ambito dei contratti di appalto e/o subappalto, l'estinzione dei rapporti di dare-avere avviene, di regola, tramite forme di pagamento diretto (ad es.: bonifici bancari, assegni circolari, vaglia cambiari) o, tuttalpiù, con forme di compensazione diretta dalle relative poste, senza fare ricorso a metodi di pagamento indiretti, né tanto meno ricorrendo al pagamento tramite provviste inerenti rapporti obbligatori diversi, quali la delegazione di pagamento, pattuita dalle parti solo in corso di rapporto, risultando tale atto estintivo lesivo della par condicio creditorum perchè compiuto sostanzialmente con un credito parte dell'attivo fallimentare e, pertanto, qualificabile come anomalo ai sensi dell'art. 67, comma primo, n. 2, l.fall..


Normativa di riferimento

Art. 67 l. fall.