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L'efficacia della pubblicazione in G.U. delle cessioni di rapporti giuridici in blocco


Cassazione civile Roma · 25 Settembre 2018

Notificazione cessione crediti - pubblicazione Gazzetta Ufficiale - efficacia – pubblicita’


Con la pronuncia qui richiamata, la Corte di Cassazione ha preso posizione sulla natura della notificazione della cessione dei crediti attuata mediante lo speciale procedimento di cui all’art. 58 del Testo Unico Bancario (cfr. qui per tutti, P. Masi, Cessione di rapporti giuridici, Commento sub. Art. 58, in F. Capriglione (a cura di) Commentario al Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia, Cedam, Padova, 2018, pp. 700 e 712-713). La disposizione introduce, come è noto, la possibilità di una notificazione semplificata ai debitori, da attuarsi attraverso la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Con riferimento agli effetti giuridici da riconoscersi al perfezionamento di tale formalità sono astrattamente percorribili due diverse opzioni interpretative. Nel caso sottoposto all’esame del Supremo Collegio, la linea difensiva dei ricorrenti mirava a sostenere che la pubblicazione in Gazzetta dovesse assumere efficacia costitutiva della cessione di crediti, andando ad incidere così sulla stessa validità della medesima. La Corte di Cassazione ha però contrastato in modo fermo tale orientamento, precisando che la pubblicazione realizza unicamente un fenomeno di pubblicità, dovendo essere del tutto equiparata alla notifica al debitore ceduto di cui all’art. 1264 c.c. (cfr. Cass 23 febbraio 2018, n. 4453; Cass. 30/05/2017, n. 13548; si vedano poi Cass. 8 ottobre 2010, n. 20914 e Cass. 16 giugno 2006, n. 13954, per cui essa “sostituisce la notificazione” e Cass. 17.3.2006, n. 5997 che parla di “presupposto di efficacia” non di validità). La tesi è peraltro dominante anche nella giurisprudenza di merito (cfr. ad esempio Trib. Benevento, sez. II, 13 gennaio 2017, n. 34 e Trib. Bari, sez. II, 13 luglio 2016., n. 3883). Da tale parallelismo il Giudice di Legittimità trae dunque la conclusione che il trasferimento del credito può essere del tutto valido anche prima della (notificazione attuata mediante la) pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

In argomento la sentenza qui richiamata ha chiarito che l’art. 58, secondo comma del Testo Unico Bancario, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, dispensando la banca cessionaria dall’onere di provvedere alla notifica della cessione. Più precisamente, la pubblicazione dell’atto di cessione in Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell’atto stesso al debitore ceduto. Essa pertanto, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti in via generale dall’art. 1264 c.c., è estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l’efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario, che è quindi legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti.

La conclusione raggiunta si segnala per la sua chiarezza. Essa, riaffermando la natura di semplice “pubblicità” della pubblicazione e non di elemento costitutivo della cessione, è suscettibile di avere un impatto anche in tema di ammissione al passivo dei crediti, contribuendo a individuare il momento in cui la titolarità del credito può dirsi trasferita.

Sotto questo profilo, di recente e in termini perentori, la Suprema Corte era già intervenuta affermando che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell’art 58 menzionato, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco (Cass. 29 dicembre 2017, n. 31188). Secondo la Corte di Cassazione tale disciplina trova giustificazione principalmente nell’oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda da interi “blocchi” di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive: è per tale motivo, oltre che per il gran numero dei soggetti interessati, che la norma prevede, tra l’altro, la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità.


Autore Massima Dott. Stefano Pellegatta
© Riproduzione Riservata
 
Segnalazione Prof. Avv. Bruno Inzitari
 

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Pubblicato il 21 Dicembre 2018 - Sez. II Giurisprudenza - Documento n. 295



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