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Esecuzione sui beni costituiti in fondo patrimoniale: la nozione di “bisogni della famiglia” va intesa in senso ampio


Cassazione civile, sez. III Roma · 26 Marzo 2014

Fondo patrimoniale – esecuzione sui beni e sui frutti – bisogni della famiglia


La Terza Sezione della Corte di cassazione, dopo aver confermato che l’onere della prova dei presupposti di applicabilità dell’art. 170 c.c. grava sulla parte che intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, ha ribadito il principio di diritto secondo il quale in tema di esecuzione sui beni del fondo patrimoniale e sui frutti di essi il disposto dell’art. 170 c.c. – ai sensi del quale l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia – va inteso non in senso restrittivo, ossia con riferimento alla necessità di soddisfare l’indispensabile per l’esistenza della famiglia, bensì nel senso di ricomprendere in tali bisogni anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento e all’armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi. (Nella specie, con riferimento alla possibilità di ricondurre ai bisogni della famiglia i debiti derivanti dall’attività professionale o di impresa di uno dei coniugi, la Suprema Corte ha affermato che se è vero che la destinazione ai bisogni della famiglia non può dirsi sussistere per il solo fatto che il debito sia sorto nell’esercizio dell’impresa, tuttavia tale circostanza non è neppure idonea ad escludere, in via di principio, che il debito possa dirsi contratto per soddisfare tali bisogni, sicché occorrerà che l’indagine del giudice si rivolga specificamente al fatto generatore dell’obbligazione, a prescindere dalla natura di questa).


Autore Massima Dott.ssa Elena Depetris
© Riproduzione Riservata
 
Segnalazione Dott.ssa Elena Depetris
Normativa di riferimento: artt. 170, 2697 cod. civ.
 

TESTO INTEGRALE ·

Pubblicato il 29 Luglio 2014 - Sez. II Giurisprudenza - Documento n. 163



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