Il confini fra la cognizione del giudice delegato e del giudice tributario sull'obbligazione d'imposta: le Sezioni Unite fanno chiarezza

Cassazione Sez. Un. Civili · 24 Dicembre 2019

Fallimento ed altre procedure concorsuali – Fallimento – Accertamento del passivo – Credito tributario – Prescrizione – Cartella di pagamento - Giurisdizione ordinaria – Sussistenza

L’eccezione di prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, sollevata dal curatore in sede di ammissione al passivo fallimentare, è devoluta alla cognizione del giudice delegato (in sede di verifica dei crediti) e del tribunale (in sede di opposizione allo stato passivo e di insinuazione tardiva), e non già del giudice tributario, segnando la notifica della cartella il consolidamento della pretesa fiscale e l’esaurimento del potere impositivo.


Normativa di riferimento

Artt. 2, 19 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; art. 93 ss. l. fall.; artt. 50, 57 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; art. 615 c.p.c.