L'obbligo di comparizione personale del fallito avanti agli organi della procedura ex art. 49 l. fall.

Tribunale di Milano, 8 maggio 2019

Fallimento – convocazione dell'amministratore di fatto – obbligo di motivazione – necessità

 

Il giudice delegato, se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, può convocare, oltre ai soggetti indicati dall’art. 49, comma primo, l.fall., anche chiunque sia stato indirettamente coinvolto nella gestione della società poi fallita, dovendo in questo caso esplicitare le ragioni della convocazione.


Normativa di riferimento

Art. 49 l. fall.