La condotta ingannevole degli amministratori volta ad eludere fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione di cui d.lgs. n. 231/01, rende inapplicabile il principio di immedesimazione organica dell'ente ed esclude la responsabilità dell'ente stesso

Corte di Cassazione, Sez. VI pen., 15 giugno 2022, n. 23401

Responsabilità da reato degli enti – Idoneità del modello organizzativo – Delitti di comunicazione – Aggiotaggio – Valutazione giudiziale del modello organizzativo – Caratteri – Ragioni – Fattispecie

Ove il delitto presupposto della persona fisica posta al vertice aziendale sia quello di aggiotaggio, l’idoneità del modello organizzativo a prevenire la commissione di “delitti di comunicazione” deve essere verificata dal giudice con valutazione ex ante, effettuata conformemente ai principi generali della “colpa di organizzazione” e tenendo conto, inoltre, delle peculiarità di tale genere di delitti, sicchè non può essere ritenuto inidoneo un modello organizzativo aziendale che non contempli forme di controllo preventivo sul testo dei comunicati e delle informazioni divulgate dagli organi di vertice, in quanto tali comunicazioni sono espressione dell’autonomo potere gestionale di questi ultimi.


Normativa di riferimento

Art. 39 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231