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Assegno divorzile di mantenimento: la formazione di una famiglia di fatto determina la perdita definitiva dell'assegno divorzile, anche in caso di successiva cessazione del rapporto tra i conviventi


Cassazione civile Roma · 03 Aprile 2015

Assegno divorzile – famiglia di fatto – divorzio – obbligo di mantenimento – assegno all’ex coniuge – perdita diritto assegno di divorzio – rottura convivenza more uxorio – quiescenza del diritto – convivente more uxorio – reviviscenza del diritto all’assegno di divorzio


La formazione di una famiglia di fatto da parte di un coniuge divorziato, che abbia i connotati di stabilità e continuità e si fondi su un progetto di vita in comune – analogo a quello che di regola caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio – determina la definitiva decadenza in capo all’ex coniuge dell’obbligo di corrispondere l’assegno divorzile.

La costituzione di una vera famiglia, ancorché di fatto, tra il proprio coniuge e un altro partner rescinde ogni connessione con il tenore di vita della pregressa fase di convivenza matrimoniale e, conseguentemente, ogni presupposto per il riconoscimento dell’assegno divorzile.

Con la sentenza n. 6855 del 3 aprile 2015, la Prima sezione civile della Cassazione supera il precedente orientamento espresso con la sentenza n. 17195 del 2011, in cui si era ritenuto solo “quiescente” il diritto all’assegno divorzile in ragione del carattere di temporaneità della famiglia di fatto, diritto tuttavia riproponibile una volta che fosse intervenuta la rottura della convivenza more uxorio.

La famiglia di fatto è espressione di una «scelta esistenziale, libera e consapevole» da parte del coniuge, tanto più potenziata in presenza di figli, scelta che in capo al convivente determina l’assunzione piena di un rischio anche in relazione alla vicende successive della famiglia di fatto, dovendosi mettere in conto la cessazione del rapporto tra i conviventi.


Autore Massima Dott.ssa Chiara Brasca
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Segnalazione Prof. Avv. Bruno Inzitari
Normativa di riferimento: art. 4, co.10, L. 898/1970; art. 5, co.6, L. 898/1970; art. 2 Cost; art. 29 Cost.; art. 30 Cost.
 

TESTO INTEGRALE ·

Pubblicato il 17 Aprile 2015 - Sez. II Giurisprudenza - Documento n. 199



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